IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto  l'art.  3   del   testo   unico   delle   disposizioni   per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n.  1124,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1975,  n.
482; 
  Visto l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Sentite  le  organizzazioni  sindacali   nazionali   di   categorie
maggiormente rappresentative; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza generale
del 27 gennaio 1994; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 aprile 1994; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,
di concerto con il Ministro della sanita'; 
                 E M A N A il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. A decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento la tabella delle malattie professionali nell'industria  e
la tabella delle malattie professionali  nell'agricoltura,  allegati,
rispettivamente, n. 4 e n. 5 al testo unico  delle  disposizioni  per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni  sul  lavoro  e  le
malattie professionali, approvato con decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, sono sostituite  dalle  tabelle  allegate  al  presente
decreto, di cui formano parte integrante. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 13 aprile 1994 
                              SCALFARO 
                                     CIAMPI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
                                  GIUGNI, Ministro del lavoro e della 
                                  previdenza sociale 
                                  GARAVAGLIA, Ministro della sanita' 
 Visto, il Gurdasigilli: CONSO 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1994 
  Atti di Governo, registro n. 91, foglio n. 29 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            -  L'art.  3  del  testo  unico  delle  disposizioni  per
          l'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni   sul
          lavoro e le malattie professionali, approvato con D.P.R. n.
          1124/1965, e' cosi' formulato: 
            "Art. 3. - L'assicurazione e' altresi'  obbligatoria  per
          le malattie professionali indicate nella  tabella  allegato
          n. 4, le quali siano contratte  nell'esercizio  e  a  causa
          delle lavorazioni specificate nella tabella  stessa  ed  in
          quanto  tali  lavorazioni  rientrino  fra  quelle  previste
          nell'art. 1. La tabella predetta puo' essere  modificata  o
          integrata con decreto del Presidente  della  Repubblica  su
          proposta  del  Ministro  per  il  lavoro  e  la  previdenza
          sociale, di  concerto  con  il  Ministro  per  la  sanita',
          sentite le organizzazioni sindacali nazionali di  categoria
          maggiormente rappresentative. 
            Per le malattie professionali,  in  quanto  nel  presente
          titolo  non  siano  stabilite  disposizioni  speciali,   si
          applicano quelle concernenti gli infortuni". 
            - Il  comma  2  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio di Stato, siano  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare del Governo, determinino  le  norme  generali
          regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione  delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari. 
            -  Il  D.P.R.  n.   482/1975   recava   modificazioni   e
          integrazioni  alle  tabelle  delle  malattie  professionali
          nell'industria e nell'agricoltura, allegati numeri 4 e 5 al
          decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965,  n.
          1124.